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Oltre al beneficio previsto per tutti i contribuenti relativamente alle ristrutturazioni edilizie (detrazione del 36%), è possibile, in alternativa, accedere alla detrazione del 19%. Questa comporta minori vincoli e obblighi relativamente alle modalità di pagamento e può essere fatta valere in un'unica quota, anziché le cinque o le dieci quote annuali previste per la detraibilità del 36%. Come si comprenderà, è un'opportunità meno conveniente, ma non comporta comunicazioni preventive, né particolari condizioni da rispettare.

 

Tuttavia le ipotesi ammesse alla detrazione sono molto limitate e sono ricondotte nella categoria delle spese sanitarie; possono essere detratte solo le spese relative alla trasformazione dell'ascensore adattato al contenimento della carrozzella o alla costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni.

 

Al momento della denuncia dei redditi, il contribuente deve disporre delle fatture, ricevute o quietanze relative alla spesa e deve essere in grado di dimostrare di essere persona con handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 104/1992, oppure che lo è un familiare fiscalmente a suo carico

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