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Modalità applicative del regime di compensazione della spesa per la Fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici in gravi condizioni di salute”

 

 

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 2 agosto 2012

 

VISTI:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;

  • il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, delle Politiche per la Famiglia e della Solidarietà sociale 28 dicembre 2007, recante “Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute” (di seguito: decreto 28 dicembre 2007);

  • il decreto del Ministero della Salute 13 gennaio 2011 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 56 del 9 marzo 2011), recante “Individuazione delle apparecchiature medico-terapeutiche alimentate ad energia elettrica necessarie per il mantenimento in vita di persone in gravi condizioni di salute” (di seguito: decreto 13 gennaio 2011);

  • la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08 ed il relativo Allegato A, come successivamente modificati ed integrati;

  • la deliberazione dell’Autorità 17 ottobre 2008 ARG/elt 152/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 152/08);

  • la deliberazione dell’Autorità 27 novembre 2008 ARG/elt 172/08;

  • la deliberazione dell’Autorità 14 aprile 2011, ARG/elt 46/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 46/11);

  • la deliberazione dell’Autorità 13 ottobre 2011, ARG/elt 138/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 138/11);

  • la deliberazione dell’Autorità 24 novembre 2011, ARG/elt 169/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 169/11);

  • la deliberazione dell’Autorità 6 dicembre 2011, GOP 55/11;

  • la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 ed il relativo allegato A (TIT);

  • la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2012 109/2012/A;

  • la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2012, 122/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 122/2012/R/eel)

  • la deliberazione dell’Autorità 5 luglio 2012, 278/2012/I/eel

  • la comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico del 1 agosto 2012, (prot. AEEGPG.0023915/A 02/08/2012).

 

CONSIDERATO CHE:

  • con il decreto 28 dicembre 2007, il Governo ha dato attuazione alla previsione di adozione di misure di tutela a favore di clienti vulnerabili, contenute nella direttiva 2003/54/CE e nella successiva direttiva 2009/72/CE, istituendo un regime di compensazione sulla spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici in gravi condizioni di salute (di seguito: bonusper disagio fisico);
  • il medesimo decreto prevede, all’articolo 3, comma 1, che il bonus per disagio fisico sia riconosciuto ai clienti domestici nel cui nucleo familiare siano presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche necessarie per la loro esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica, al fine di compensare la maggiore onerosità connessa all’utilizzo di dette apparecchiature;

  • il decreto prevede, inoltre, all’articolo 3, comma 2, che l’Autorità sottoponga all’approvazione del Ministero dello Sviluppo Economico possibili modalità compensative riferite sia al maggior impegno di potenza, sia al maggior consumo di energia elettrica connessi all’utilizzo delle apparecchiature, di cui all’articolo 3, comma 1;

  • con deliberazione ARG/elt 117/08, l’Autorità ha dato attuazione operativa al sistema di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica ai clienti domestici in condizioni di disagio economico e/o in gravi condizioni di salute, in coerenza con le disposizioni del decreto 28 dicembre 2007 ed in attesa dell’individuazione delle apparecchiature, di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto 28 dicembre 2007;

  • con deliberazione ARG/elt 152/08, l’Autorità ha integrato la deliberazione ARG/elt 117/08 con disposizioni transitorie che hanno dimensionato la compensazione dei soggetti in gravi condizioni di salute, in modo da produrre una riduzione indicativamente dell’80% della maggior spesa sostenuta da un cliente domestico con contratto di fornitura per abitazione di residenza anagrafica, con potenza contrattuale di 3 kW e consumo annuo di 3.500 kWh rispetto al cliente domestico tipo, avente uguale contratto di fornitura e consumo annuo pari a 2.700 kWh, prevedendo che la compensazione possa essere ottenuta indipendentemente dal livello della potenza impegnata nel punto di prelievo oggetto di agevolazione;

  • con deliberazione ARG/elt 172/08, è stata pubblicata la modulistica propedeutica alla richiesta di ammissione al bonus elettrico per disagio fisico ed è stato definito il contenuto minimo delle certificazioni ASL al fine di garantire che in esse siano presenti le informazioni indispensabili per l’ammissione al bonus medesimo;

  • il decreto del Ministero della Salute 13 gennaio 2011 individua le apparecchiature medico - terapeutiche, alimentate ad energia elettrica e necessarie per l’esistenza in vita di persone in gravi condizioni di salute ai sensi dell’articolo 4, comma 6, del decreto interministeriale 28 dicembre 2007;

  • con deliberazione ARG/elt 46/11, l’Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti riguardo ai meccanismi di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica per i clienti in gravi condizioni di salute, di cui al decreto 28 dicembre 2007, al fine di tenere conto delle disposizioni contenute nel decreto 13 gennaio 2011, che individua le apparecchiature di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto 28 dicembre 2007, prevedendo la conclusione del suddetto procedimento entro il 30 settembre 2011;

  • per pervenire alla definizione di un nuovo meccanismo, è stato necessario reperire dati tecnici specifici relativi ai consumi energetici delle apparecchiature medico terapeutiche di supporto alle funzioni vitali definite dal decreto 13 gennaio 2011 ed informazioni riguardo le diverse modalità di utilizzo (intensità) degli apparecchi “salvavita”, in relazione alle diverse patologie/ funzionalità compromesse che esulano dalle competenze tecniche dell’Autorità;

  • il reperimento di tali informazioni si è rivelato complesso, non essendo disponibili dati sistematici sull’incidenza sul consumo di energia elettrica dell’utilizzo di apparecchiature salvavita, ed alla data di scadenza dei termini previsti dalla deliberazione ARG/elt 46/11 erano disponibili informazioni che consentivano di elaborare proposte di provvedimenti che rispondevano solo in maniera parziale agli obiettivi fissati;

  • data la necessità di una interlocuzione più approfondita con tutti i soggetti interessati, anche attraverso incontri tecnici, al fine di completare le proposte per la modifica delle disposizioni transitorie relative al disagio fisico, alla luce della definizione della lista di apparecchiature medico-terapeutiche individuate dal decreto 13 gennaio 2011, con le deliberazioni ARG/elt 138/11 e deliberazione 122/2012/R/eel sono stati prorogati ulteriormente i termini per la fine del procedimento al 30 giugno 2012, fatta salva la necessità di ottenere i necessari pareri del Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto 28 dicembre 2007;

  • dall’analisi dei dati è emerso che le patologie gravi tendono a richiedere l’utilizzo di più apparecchiature ed il numero delle stesse può modificarsi con l’aggravarsi della malattia; la stessa apparecchiatura può avere diversi modelli contraddistinti da potenza “di targa” ed intensità di utilizzo diverse; inoltre, un malato grave può dover utilizzare anche due modelli diversi della stessa apparecchiatura (ad es. fisse e portatili), oltre che differenti apparecchiature; si è rilevato infine che ci sono alcune apparecchiature, prevalentemente di ausilio, che, quando presenti, tendono ad avere consumi costanti;

  • è stato rilevato altresì che le apparecchiature medico-terapeutiche, individuate del decreto 13 gennaio 2011, presentano prelievi di potenza che, di norma, non superano i 600 W, ma richiedono talvolta un utilizzo per un numero rilevante di ore al giorno o, in alcuni casi, continuativo sulle 24 ore e che il consumo annuo di energia elettrica è correlato alla intensità di utilizzo dell’apparecchiatura, mentre non è possibile trovare correlazioni statisticamente significative basandosi sui dati di potenza di targa delle apparecchiature e consumo annuo;

  • dai dati forniti da Ancitel, che gestisce il Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche (di seguito: SGAte), risulta che, tra gli oltre 16.000 soggetti che beneficiano attualmente del bonus per disagio fisico, il 92% dispone di una potenza contrattualmente impegnata non superiore a 3 kW e l’8% di una potenza impegnata superiore

  • ai sensi dell’articolo 3 comma 2 del decreto 28 dicembre 2007, tenuto conto del decreto 13 gennaio 2011 con deliberazione 278/2012/I/eel l’Autorità ha sottoposto all’approvazione del Ministero dello Sviluppo Economico la modalità compensativa per i clienti domestici nel cui nucleo familiare sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature medico terapeutiche necessarie per la loro esistenza in vita alimentate ad energia elettrica.

  • con comunicazione del 1 agosto 2012 il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato la proposta di revisione della compensazione per la maggior spesa sostenuta per la fornitura elettrica connessa all’utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, adottata con deliberazione 278/2012/I/eel del 5 luglio 2012.

 

RITENUTO, PERTANTO, OPPORTUNO:

  • prevedere un meccanismo che, nel rispetto delle disposizioni fissate dal decreto 13 gennaio 2011, rispecchi i consumi di energia elettrica legati all’utilizzo delle apparecchiature elettromedicali salvavita attraverso un sistema articolato che approssimi i consumi medi di ciascuna categoria di apparecchiature, così come elencate nell’Allegato A, del Decreto 13 gennaio 2011, individuando ragionevolmente gruppi omogenei di intensità di utilizzo (in tre fasce di intensità) dato che non è possibile per la complessità gestionale e i costi di sistema ad essa associati correlare esattamente il livello di compensazione riconosciuta ai consumi effettivi registrati dai singoli soggetti utilizzatori di apparecchiature salvavita;

  • prevedere un meccanismo di definizione di tre livelli di compensazione a cui il cliente verrà assegnato in base alla sommatoria dei consumi medi associati alle apparecchiature ed alla fascia di utilizzo secondo le informazioni derivanti dall’attestazione della certificazione della ASL, per considerare i maggiori consumi di energia elettrica e prevedere altresì livelli di compensazione differenziati per i clienti con potenza contrattualmente impegnata non superiore a 3 kW e per i clienti con potenza contrattualmente impegnata superiore a 3 kW per considerare il maggior impegno di potenza impegnata, così come previsto da dall’articolo 3, comma 2, del decreto 28 dicembre 2007;

  • prevedere che SGAte consenta comunque l’accesso al bonus minimo se esiste una certificazione della ASL che attesti la gravità delle condizioni di salute del cliente e l’utilizzo di almeno una apparecchiatura salvavita;

  • prevedere che, in caso di utilizzo di più apparecchiature della stessa tipologia ai fini della determinazione del calcolo venga conteggiata unicamente l’apparecchiatura indicata con l’intensità maggiore di utilizzo;

  • contemperare con tale meccanismo le esigenze di semplificazione atte a rendere implementabile il meccanismo tramite SGAte che gestisce l’intero iter necessario ad attivare il regime di compensazione a favore dei cittadini in possesso dei requisiti di ammissibilità;

  • determinare la tabella dei consumi medi annui da attribuire a ciascuna apparecchiatura differenziate per le diverse intensità di utilizzo in base alle informazioni raccolte sui consumi e attribuendo a ciascuna fascia il livello di consumo riferito all’intensità massima della fascia, in modo tale da evitare il fenomeno di sottostima insito nell’utilizzo dei consumi medi di fascia e penalizzate per i soggetti utilizzatori dei macchinari per 24 ore al giorno, alla cui tutela invece il provvedimento si ispira;

  • prevedere il monitoraggio dei dati, anche in maniera aggregata, per un congruo periodo di tempo in modo da disporre di una serie significativa di dati di consumo effettivi di consumo dei soggetti ammessi all’agevolazione ed inseriti nel PESSE per un eventuale aggiornamento delle tabelle;

  • emanare disposizioni integrative atte a superare la disciplina introdotta transitoriamente dalla deliberazione ARG/elt 117/08 e il relativo Allegato A, al fine di completare il quadro normativo rilevante per l’attuazione operativa delle misure di compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica introdotte mediante il decreto 28 dicembre 2007, con riferimento ai clienti domestici nel cui nucleo familiare siano presenti persone che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature medicoterapeutiche necessarie per la loro esistenza in vita, modificando anche la modulistica propedeutica alla richiesta di ammissione al bonus elettrico per disagio fisico e ridefinendo il contenuto minimo delle certificazioni ASL al fine di garantire che in esse siano presenti le informazioni indispensabili per determinare il bonus medesimo;

  • introdurre, tra le verifiche effettuate dalle imprese distributrici, quelle relative alla potenza contrattualmente impegnata finalizzata all’erogazione della corretta agevolazione, in funzione della potenza impegnata, se non superiore o superiore a 3 kW.

 

RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO

  • progettare iniziative di comunicazione finalizzate a raggiungere i potenziali soggetti beneficiari, anche mediante informazione e sensibilizzazione delle Regioni da cui dipendono direttamente le ASL (che dispongono l’elenco dei pazienti in trattamento), per dare massima diffusione dell’informazione ai potenziali beneficiari del meccanismo sul percorso per l’ottenimento o la revisione del bonus per disagio fisico;

  • procedere, come previsto dalla deliberazione 278/2012/I/eel, al riordino della struttura dell’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08, adottando una nuova versione e una tavola di concordanza rispetto alla numerazione degli articoli e dei commi in vigore fino all’entrata in vigore del presente provvedimento mantenendo ferme le previsioni relative alla compensazione per disagio economico ed introducendo le nuove misure relative alla compensazione per disagio fisico

 

DELIBERA

1. di sostituire, a decorrere dal 1 gennaio 2013, l’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08, con l’Allegato A alla presente deliberazione, che contiene altresì una tavola di concordanza della numerazione del nuovo testo in vigore dal 1 gennaio 2013 rispetto alla numerazione attualmente in vigore;

2. le domande per la compensazione per disagio fisico potranno essere presentate, con l’applicazione del nuovo meccanismo, dal 1 gennaio 2013;

3. le domande presentate entro il 31 dicembre 2012 sono regolate dall’Allegato A, della deliberazione ARG/elt 117/08, attualmente vigente;

4. ai clienti finali che risultano già beneficiari di un bonus per disagio fisico alla data del 31 dicembre 2012 e che presentano un’istanza a partire dal 1 gennaio 2013 ed entro il 30 aprile 2013, è riconosciuta, qualora dovuta, una quota retroattiva, nei termini e condizioni indicate dall’art. 26, comma 1, dell’Allegato A alla presente deliberazione;

5. di trasmettere la presente deliberazione al Ministro dello Sviluppo Economico e al Ministro della Salute;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

2 agosto 2012

 

IL PRESIDENTE

Guido Bortoni

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