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Dettagli: Categoria: Fiscali | Pubblicato: 16 Maggio 2018 | Visite: 1558

Modalità applicative del regime di compensazione della spesa per la Fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici in gravi condizioni di salute”

 

 

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 2 agosto 2012

 

VISTI:

 

CONSIDERATO CHE:

 

RITENUTO, PERTANTO, OPPORTUNO:

 

RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO

 

DELIBERA

1. di sostituire, a decorrere dal 1 gennaio 2013, l’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08, con l’Allegato A alla presente deliberazione, che contiene altresì una tavola di concordanza della numerazione del nuovo testo in vigore dal 1 gennaio 2013 rispetto alla numerazione attualmente in vigore;

2. le domande per la compensazione per disagio fisico potranno essere presentate, con l’applicazione del nuovo meccanismo, dal 1 gennaio 2013;

3. le domande presentate entro il 31 dicembre 2012 sono regolate dall’Allegato A, della deliberazione ARG/elt 117/08, attualmente vigente;

4. ai clienti finali che risultano già beneficiari di un bonus per disagio fisico alla data del 31 dicembre 2012 e che presentano un’istanza a partire dal 1 gennaio 2013 ed entro il 30 aprile 2013, è riconosciuta, qualora dovuta, una quota retroattiva, nei termini e condizioni indicate dall’art. 26, comma 1, dell’Allegato A alla presente deliberazione;

5. di trasmettere la presente deliberazione al Ministro dello Sviluppo Economico e al Ministro della Salute;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

2 agosto 2012

 

IL PRESIDENTE

Guido Bortoni

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